La Delibera recepisce la recente decisione del Consiglio di Stato n.3140 pubblicata il 27.06.2017, contenente un’aggiornata classificazione dei macchinari di risonanza magnetica, tenuto conto della loro evoluzione tecnologica.
La classificazione comprende le seguenti categorie:
- le RMN c.d. “grandi macchine”, aventi valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 0,5 Tesla, possono effettuare prestazioni riferite a tutto il corpo umano compresi i settori d’organo, il rachide in toto, i relativi distretti cervicale, dorsale e lombosacrale, oltre che l’apparato muscolo scheletrico e gli arti, e sono soggette ad autorizzazione regionale in ragione dell’art. 5 del D.P.R. n.542 del 1994 e nel rispetto del fabbisogno di cui al R.R. n.3/2006;
- le RMN “settoriali”, aventi valore di campo statico di induzione magnetica con potenza uguale o inferiore a 0,5 Testa e aventi caratteristiche strutturali tali da consentire l’esecuzione di indagini solo sugli arti, non soggette ad autorizzazione regionale in ragione dell’art.3, comma 2 del D.P.R. n.542 del 1994;
- le RMN a basso campo “dedicate” o “open di nuova generazione”, aventi valore di campo statico di induzione magnetica con potenza uguale o superiore a 0,5 Tesla, in virtù delle loro caratteristiche strutturali e tecnologiche possono effettuare indagini non solo sugli arti, ma anche su altri distretti del corpo umano e, segnatamente, sull’apparato muscolo-scheletrico, a condizione di essere autorizzate dalla Regione, analogamente alle c.d. grandi macchine di cui alla lettera a), in quanto non sono macchine settoriali.