Il Consiglio di Stato, al termine della camera di consiglio tenutasi in data 18 ottobre 2018 (ove le strutture associate ANDIAR che si erano costituite in primo grado si sono costituite anche nel secondo grado della fase cautelare), ha respinto l’istanza di sospensione della D.G.R. 321/2018, confermando, pertanto, l’ordinanza di primo grado del TAR Puglia di Bari. Anche in tale sede è stata accolta la tesi della Regione Puglia, dell’ANDIAR Puglia, nonché di altre strutture radiologiche intervenute in giudizio, tant’è che la Sezione III del Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente l’interesse “a non sospendere, in parte qua, il regolamento regionale, atteso che ciò determinerebbe che una parte degli esami radiodiagnostici potrebbe essere assolta esclusivamente dalle grandi macchine, con possibili gravi danni per l’utenza del Servizio sanitario regionale”.

A.N.D.I.A.R. – Regione Puglia
Associazione Nazionale di Diagnostica per Immagini dell’Area Radiologica
